Avviso di selezione per 109 diplomati

Redazione
Avviso di selezione per 109 diplomati

Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria,Puglia, Sicilia e Toscana.

Requisiti per l’avviamento a selezione

Per partecipare alla procedura gli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987,n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché’ alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea,che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché’ i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;b) eta’ non inferiore ai 18 anni;c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado(scuola media inferiore);d) possesso di patente di guida di categoria D, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;e) idoneità’ fisica e psichica alla guida, tale da permettere di condurre con sicurezza veicoli a motore, attestata, ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 319-331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da certificazione medica di data anteriore a non più’ di tre mesi dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i lavoratori avviati, in base alla normativa vigente, prima dell’assunzione; f) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;g) godimento dei diritti civili e politici;h) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;k) per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti g), h), j)ed k) si applicano solo in quanto compatibili.3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all’art. 6.

Avvio a selezione e formazione della graduatoria1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella
tabella A.
2. Le specifiche professionali per il profilo di ausiliario, secondo il vigente C.C.N.I., sono: «Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; capacita’ manuali e/o tecnico-operative, riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacita’ organizzative di tipo semplice». I relativi contenuti professionali sono: «Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle
correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo. In caso di temporanea o definitiva perdita dell’idoneita’ alla guida le mansioni individuate come esigibili dall’operatore giudiziario diventano esclusive ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001».
3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all’esito della prova di idoneità di cui all’art. 6 e delle procedure assunzionali di cui all’art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale del personale e della formazione procederà a richiedere ulteriori nominativi.
4. All’esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara’ formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire, nel pieno rispetto delle singole normative regionali, coordinate con le disposizioni applicabili alla presente procedura contenute in leggi dello Stato, e tenuto comunque
conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell’art. 5.
5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione del presente avviso.
6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonché, per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta elettronica o un recapito cellulare.
7. Nelle graduatorie sono riportati, con adeguata evidenza grafica:
a. le generalità di ogni singolo lavoratore e ogni suo utile dato identificativo, come indicato nel precedente comma 6;
b. il punteggio ottenuto sulla sola base della normativa regionale applicabile;
c. l’eventuale punteggio aggiuntivo ai sensi del successivo art. 5;
d. l’eventuale qualità di riservatario, ai sensi del successivo art. 8.

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