Campania, Coronavirus: ulteriori disposizioni su utilizzo mascherine, attività motoria, rientri in regione, asporto e consegna a domicilio

Redazione
Campania, Coronavirus: ulteriori disposizioni su utilizzo mascherine, attività motoria, rientri in regione, asporto e consegna a domicilio

Con propria ordinanza di oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato ulteriori dettagli su utilizzo mascherine, attività motoria, rientri nel territorio regionale e asporto e consegna a domicilio.

Rientro in Regione Campania

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al

Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; – in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

Inoltre, è fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie.

A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

Ai singoli Comuni individuati precedentemente, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane.

A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.

A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.

E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente residenti nelle indicate località che ivi rientrino.

Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Mascherine

E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

Attività Motoria

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Attività di ristorazione

Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi.

Resta vietata la vendita con asporto, onde evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

Cartolerie e librerie

E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali.

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