Campania: De Luca conferma chiusura scuole e blocco mobilità

Redazione
Campania: De Luca conferma chiusura scuole e blocco mobilità

Campania: De Luca conferma chiusura scuole e blocco mobilità Con l’ordinanza n.89 il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca conferma, in relazione al nuovo DPCM, le misure adottate nelle settimane scorse sull’attività scolastica e sulla mobilità.

L’Ordinanza dispone la conferma dal 6 novembre 2020 al 14 novembre 2020, della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’Infanzia alle Superiori.

Inoltre sono confermati il blocco della mobilità interprovinciale già vigente, e la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging.

Questa una parte del testo dell’Ordinanza numero 89

Poi, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono
confermate le seguenti misure, già disposte con Ordinanze n. 86 del 30 ottobre 2020 e n. 87 del 31 ottobre 2020.

Sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria.

Fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.

Il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia.

Limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati

Per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.

Restano consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze.

Sia lavorative che familiari, scolastiche, formative  o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o
straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

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