Concorso Carabinieri per allievi marescialli

Redazione
Concorso Carabinieri per allievi marescialli

Si annuncia che è stato bandito il 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta- mento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 10° corso triennale (2020-2023).  I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019.

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonché gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 9;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-
dell’equivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo
anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-lenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richie-
sta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione
9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9.

Per  come e quando presentare la domanda, si consiglia di consultare la Gazzetta Ufficiale di oggi, 12/11/19.

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