Coronavirus, a Caserta vietato consumo alcolici in piazze e strade fino al 6 dicembre

Redazione
Coronavirus, a Caserta vietato consumo alcolici in piazze e strade fino al 6 dicembre

Coronavirus, a Caserta vietato consumo alcolici in piazze e strade fino al 6 dicembre. Ordinanza anti-Covid19 del sindaco di Caserta Carlo Marino: vietato da sabato 14 novembre fino al 6 dicembre il consumo di alcolici in piazze o strade pubbliche per tutta la giornata.

Un provvedimento studiato dall’amministrazione per cercare di ridurre gli assembramenti, soprattutto di giovani, che possono diventare veicolo di contagio.

Multe fino a 500 euro per i trasgressori, oltre alla confisca del bicchiere o della bottiglia. Ad annunciare l’ordinanza è il primo cittadino.

Dobbiamo assolutamente evitare i pericolosi assembramenti – dice – che, ancora oggi, si creano nelle nostre piazze e nei pressi di bar, pub e birrerie. La posta in gioco è troppo alta. Rischiamo la vita, la nostra e quella dei nostri”.

A Caserta ordinanza vieta il consumo di alcolici

Nelle scorse ore, i prefetti hanno invitato tutti i sindaci ad adottare ordinanze anti-Covid19 nei rispettivi Comuni.

“Ho appena firmato un’ordinanza – ha spiegato il sindaco di Caserta Carlo Marino – con la quale, da sabato 14 novembre fino al 6 dicembre, vieto il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico.

L’ordinanza è valida per tutto l’arco della giornata”. Cosa prevede l’ordinanza numero 68 del 2020?

A decorrere dal 14 Novembre e sino a tutto il 6 Dicembre 2020, è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico, ad eccezione del consumo effettuato nelle aree di pertinenza degli esercizi autorizzati per la somministrazione.

Per aree di pertinenza si intendono quelle per le quali è regolarmente corrisposta la Tassa Occupazione suolo pubblico.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell’art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

All’atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell’art. 13 legge 689/81.

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