Cosa fare in aeroporto: in 10 domande e risposte
Dall’arrivo in aeroporto alla quarantena, cosa fare se si arriva da Paesi extra Ue in 10 domande e risposte. L’Italia insieme ad Austria, Bulgaria Polonia, Portogallo, Cipro, Belgio e Slovenia manterrà ancora durante l’estate misure più restrittive per i viaggi dai Paesi extra Schengen. Tutto quello che c’è da sapere
L’Italia insieme ad Austria, Bulgaria Polonia, Portogallo, Cipro, Belgio e Slovenia manterrà ancora durante l’estate misure più restrittive per i viaggi dai Paesi extra Schengen. Misure restrittive anche da e per i 14 paesi della lista verde approvata dai Ventisette dove non sono compresi Usa, Russia e Brasile. Ed ecco in dieci domande tutto quello che ci si deve aspettare alle frontiere nelle prossime settimane.
1) Dal 1 luglio quali sono i Paesi verso i quali c’è totale libertà di movimento senza isolamento fiduciario di 14 giorni?
Continuano ad essere liberi gli spostamenti da e per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, per quelli parte dell’accordo di Schengen. Ancora Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, oltre a Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia.
2) Da quali Paesi extra Schengen è prevista libertà di movimento senza quarantena?
Nessuno. L’Italia ha scelto la linea della massima prudenza. Mantenendo isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen. La misura si applica anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella cosiddetta “lista verde”. Si pensi all’ Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Non sarà più necessario tuttavia giustificare le ragioni del viaggio. Per i Paesi extra Schengen diversi dalla lista verde i viaggi potranno essere effettuati oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione anche per motivi di studio;
3) Cosa è previsto per i rientri di cittadini Ue?
I cittadini UE, gli stranieri residenti in un Paese UE e i loro familiari possono liberamente entrare nel territorio italiano. Senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio. Ma se provengono da Paesi diversi dall’Ue da quelli dell’accordo di Schengen da Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del vaticano sono soggetti alla quarantena.
4) Quali eccezioni sono previste alla quarantena?
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a cittadini Ue o di Paesi Schengen membri di equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante, chi entra per comprovati motivi di lavoro, personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie ma anche lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa, personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore.
Senza quarantena i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano e per funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni (diplomatici italiani e militari delle missioni in Paesi extra Ue che rientrano sono invece soggetti a quarantena).
Senza isolamento anche alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana e per chi si ferma in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza. Esentati anche i passeggeri in transito aeroportuale; in transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).
5) Per quali destinazioni il turismo è libero?
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per tutti i paesi Ue oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono erano consentiti fino al 30 giugno. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
6) Quando scatta l’obbligo di quarantena?
Immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione).
È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia. Leggi sul #metoo
6) In quali casi è consentito il transito in Italia?
Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere senza soste intermedie la propria abitazione, è consentito nel caso di transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale; è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore.
Il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall’area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso da quelli Ue o Schengen oltre a Regno Unito Irlanda del Nord, Lichtenstein, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori.
7) Uno straniero o un italiano residente all’estero può rientrare in Italia?
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono consigliati inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia.
8)Chi può venire a prendere un italiano che rientra all’aeroporto?
E’ consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. E’ tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione c’è l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
9)Come ci si comporta per i rientro via mare con traghetti?
E’ consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore. All’imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare un’autodichiarazione indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia.
10) La Cina rientra tra i paesi della lista verde approvata dalla Ue?
La Cina con 16 infettati per 100mila abitanti avrebbe tutte le carte in regola per rientrare tra i paesi extra Ue inseriti nella lista verde ma Pechino rientrerà nella lista solo se garantirà piena reciprocità ai cittadini della Ue e dell’area Schengen. ILSOLE24ORE