Ladre incinte: cambia tutto, ora in carcere anche se in attesa

Redazione
Ladre incinte: cambia tutto, ora in carcere anche se in attesa

Ladre incinte: cambia tutto, ora in carcere anche se in attesa. La Procura di Milano ha fatto marcia indietro. Le recenti polemiche sui tanti casi di rom in stato interessante lasciate libere di delinquere; proprio in virtù della gravidanza hanno portato a una parziale rivisitazione delle direttive fornite alle forze dell’ordine in caso di arresto.

Quello delle borseggiatrici, che si muovono principalmente tra i mezzi pubblici sotterranei e di superficie, è un fenomeno in costante aumento in città; a discapito della percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti, per il quale è necessario trovare un argine.

Sono numerosi i casi di rapinatrici e borseggiatrici seriali, con ampi fascicoli aperti a loro nome in Procura, che in virtù del continuo stato interessante e della moltitudine di figli minori a loro carico non possono essere detenute in ottemperanza dell’articolo 146 del Codice penale.

In base a questo dispositivo, l’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, tra gli altri casi è differita. “Se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno”.

Una nuova interpretazione della norma

Una recente circolare della Procura di Milano specifica che le “recenti pronunce del tribunale di Sorveglianza di Milano hanno ritenuto che la disposizione prevista dall’articolo 146 c.p., sebbene obbligatoria, dev’essere intesa nel senso che il magistrato di Sorveglianza deve procedere al giudizio di bilanciamento tra tutela dei diritti del detenuto (e del minore) e la tutela delle esigenze della collettività”.

Come specifica il procuratore firmatario della circolare, quindi, “il magistrato di Sorveglianza può adottare il differimento ‘secco’ ex articolo 146c.p.; ma può anche disporre la detenzione domiciliare c.d. umanitaria in domicilio idoneo o la detenzione domiciliare speciale (anche in istituto a custodia attenuata)”.

La decisione è di competenza esclusiva del giudice di Sorveglianza. Il che significa che le forze dell’ordine devono procedere all’esecuzione degli ordini di carcerazione emessi dalla procura di Milano “per sentenze di condanna definitiva, pur nelle ipotesi di possibile sussistenza di una causa oggettiva di rinvio obbligatorio (articolo 146 c.p.)”.

Si tratta di una modifica importante per l’operato delle forze di polizia sul territorio. Essa sostituisce la precedente circolare del 12 dicembre 2106 in cui si specificava che “gli operanti dovranno sospendere l’esecuzione, verbalizzare le circostanze della sospensione.

E trasmettere il verbale al magistrato assegnatario” nella circostanza degli ordini di esecuzione già emessi nei casi di differimento pena obbligatoria per l’articolo 146 del codice penale in presenza di sentenze definitive. (ilgiornale.it)

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