Precariato scolastico: il Ministero dovrà risarcire una docente di Arezzo

Insegnante di spagnolo stabilizzata per concorso dopo 10 anni di supplenze e 13 contratti a termine. La Corte d'Appello di Firenze respinge il ricorso del MIM

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Precariato scolastico: il Ministero dovrà risarcire una docente di Arezzo
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Precariato scolastico: il Ministero dovrà risarcire una docente di Arezzo. Insegnante di spagnolo stabilizzata per concorso dopo 10 anni di supplenze e 13 contratti a termine. La Corte d’Appello di Firenze respinge il ricorso del MIM.

L’immissione in ruolo grazie al superamento di un concorso pubblico non azzera l’abuso subito per anni di precariato, né priva il lavoratore del diritto a un risarcimento.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze (sezione Lavoro), confermando la sentenza del Tribunale civile di Arezzo e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a versare a un’insegnante un indennizzo pari a quattro mensilità di stipendio.

Dieci anni di cattedre precarie e il limite UE superato

La vicenda riguarda una docente di lingua e letteratura spagnola di Arezzo. Per quasi dieci anni -dal 2009 al 2025- la professoressa ha insegnato nello stesso istituto superiore della provincia, collezionando 13 contratti annuali a termine (con scadenza al 30 giugno) per un totale di 114 mesi e 27 giorni di supplenze.

Un periodo di precariato prolungato che ha superato di oltre il triplo la soglia massima di 36 mesi fissata dalle normative europee e nazionali.

Nel 2020 la docente ha vinto il concorso ordinario classificandosi al primo posto della graduatoria, ottenendo poi l’effettiva immissione in ruolo nel settembre 2025.

Nonostante la stabilizzazione, la lavoratrice ha deciso di adire le vie legali per veder riconosciuta l’illegittimità della reiterazione dei contratti e ottenere il ristoro del danno patito.

La difesa del Ministero e il no dei giudici

Di fronte all’iniziale vittoria della docente in primo grado, il Ministero ha impugnato la decisione sostenendo una tesi precisa: essendo la professoressa ormai stabilizzata a “tempo indeterminato”, l’assunzione avrebbe costituito una forma di riparazione esaustiva, cancellando ogni pretesa risarcitoria.

Un impianto difensivo respinto con fermezza dai giudici d’appello. La Corte ha infatti sottolineato che la vittoria del concorso ordinario del 2020 -una selezione di merito complessa, aperta anche a chi era già di ruolo e articolata in prova preselettiva, due scritti e un orale- è stato un risultato conquistato unicamente dalle capacità della docente, e non una conseguenza diretta o automatica dell’abuso contrattuale perpetrato dallo Stato.

«La docente ha conquistato il posto con le proprie forze e competenze  -spiega l’avvocato Amedeo Stoppa del foro di Arezzo, che ha assistito la professoressa-.

L’immissione in ruolo non cancella quindi l’abuso, che peraltro si era già compiuto da anni quando il concorso fu bandito. Per questo il risarcimento resta interamente dovuto».

La pronuncia della magistratura toscana ribadisce così un principio di garanzia fondamentale per il personale della scuola, fissando un chiaro spartiacque tra i meriti concorsuali del lavoratore e la responsabilità della Pubblica Amministrazione nell’abuso dei contratti a termine.

Maria Laudando

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