Bonus INPS 2400 euro, attivata la procedura: cosa occorre fare

Redazione
Bonus INPS 2400 euro, attivata la procedura: cosa occorre fare

Bonus INPS 2400 euro, attivata la procedura: cosa occorre fare. È attiva la procedura per la richiesta del Bonus 2400 euro previsto dal Decreto legge Sostegni, con la presentazione della domanda entro il 31 maggio.

Non è necessario presentare la nuova domanda se era già stata accettata la richiesta delle indennità del decreto Ristori; mentre dovrà farlo chi è in possesso degli attuali requisiti ma non aveva beneficiato del precedente bonus.

Il nuovo dl Sostegni ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo; ed ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.

Queste le tipologie di lavoratori che riceveranno l’indennità una tantum

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, non devono essere percettori di Naspi (ndr. disoccupazione), di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

I lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto.

Lavoratori occasionali

Poi, i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

Inoltre, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.  Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata.

Ancora, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato.

La durata complessiva del contratto deve essere pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, redditi di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tempo determinato o stagionale

Titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto; con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il bonus non è cumulabile con altre indennità come l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”; quella a favore dei lavoratori domestici; l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Inoltre, il Reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare); l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari. NASpI (in caso degli stagionali e somministrati del turismo e stabilimenti termali).

Assegno di invalidità

È, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, NASpI, DIS-COLL, erogazioni derivanti da borse lavoro e tirocini professionali; premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale; premi e compensi ricevuti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compenso di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.

Per coloro che non hanno beneficato dei sussidi del dl Ristori, bisogna presentare nuova domanda accedendo attraverso il sito ufficiale dell’INPS. Oppure ci si può riferire ai contact center. Al numero 803 164 oppure 06 164 164 da rete mobile o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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