Coronavirus: la Regione Campania approva la cassa integrazione in deroga

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Coronavirus: la Regione Campania approva la cassa integrazione in deroga

Coronavirus: la Regione Campania approva la cassa integrazione in deroga. E’ stato firmato per la Regione Campania dall’Assessore al Lavoro, Sonia Palmeri; dall’Assessore Regionale alle attività Produttive, Antonio Marchiello e per l’Inps Regionale da Maria Giovanna De Vivo il documento che approva la cassa integrazione in deroga. Questi i punti.

1. Ambito di applicazione

Il trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga, può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato (aziende industriali, artigiane, cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni riconosciute), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Dall’applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

2. Durata della prestazione e causale

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane in conseguenza degli effetti reali dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.

3. Condizioni per l’accesso

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo,Cigs, Fis e Fondi di solidarietà) nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

4. Lavoratori beneficiari della CIG in Deroga

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

5. Procedure di accesso

Il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG in deroga dando atto dell’informativa data alle organizzazioni sindacali e nello specifico alle organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA per l’attivazione e attestando l’esistenza del pregiudizio alla attività dell’impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla Cig in deroga. La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell’azienda alla Regione Campania – Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile, secondo termini e modalità di cui all’Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all’INPS in modalità telematica – per il tramite del SIP “Sistema informativo percettori” – entro quarantotto ore dall’adozione e la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui ai decreti di riparto delle risorse, tra le regioni e province autonome, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Unitamente al decreto di concessione viene trasmessa una lista dei beneficiari – comunicati e certificati dai datori richiedenti – all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell’INPS.

6.Monitoraggio delle risorse

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione, a seguito di formale comunicazione da parte dell’Istituto, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto della utilità di condividere periodicamente gli esiti del monitoraggio con incontri da tenere anche con strumenti a distanza o in teleconferenza, le attività di monitoraggio proseguiranno anche in considerazione di eventuali nuovi decreti del Governo che possano ampliare eventualmente anche la fascia dei beneficiari.
Le stesse richiamano espressamente le disposizioni dell’art. 46 del Decreto Legge 18/2020.

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